Certificazione produzione
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del decreto legislativo num. 135/2019, la società produttrice, consapevole delle pene previste dall’articolo 517 del codice penale per i casi di dichiarazioni non veritiere e di formazione di atti falsi, dichiara quanto segue:il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento, del generatore di ozono da loro prodotto, sono stati compiuti esclusivamente sul territorio italiano, senza l’intervento di terze parti.